DIISOCIANATI: obbligo formazione specifica per quantitativi superiori a 0,1%

I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata a norma del Regolamento CLP come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Gli Stati Membri hanno introdotto una restrizione (Regolamento (UE) 2020/1149)

La restrizione prevede per i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele:

–      un divieto all’immissione sul mercato per usi industriali e professionali a partire dal 24 febbraio 2022 a meno che:

  •  la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
  • il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”;

–     un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Nel Regolamento vengono elencati i requisiti minimi relativi alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze in materia di diisocianati. ATTENZIONE. AD OGGI NON ESISTE CORSO NORMATO IN TERMINI DI ARGOMENTAZIONI, DURATA E REQUISITI DOCENTI

Sulla base di quanto ad oggi noto, la formazione può essere svolta online (sia in modalità FAD, sia in e-learning) o in presenza.

Le imprese possono decidere di svolgere la formazione internamente (a patto che ve ne siano le competenze), sia affidandosi a corsi organizzati.

Il completamento con esito positivo della formazione deve essere documentato e la formazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

Esistono corsi comunque organizzati anche in e-learning per i quali si riportano relativi Link:

https://prevenzioneambiente.it/corso/utilizzo-diisocianati-in-sicurezza/?gclid=CjwKCAjwzJmlBhBBEiwAEJyLu-1rAx1ihlEe_BqU1rni1IzEnX2TfdA5hEMOdYksBTvHKyPNyFwK7BoC8eIQAvD_BwE

https://www.vegaformazione.it/corsi-diisocianati-utilizzo-sicurezza-formazione-cid1169.html?gclid=CjwKCAjwzJmlBhBBEiwAEJyLu9TAGErzzOCl8myWDdK4F5AhbeP93IkfNkK5xkExUB0G09Q_29vvSBoC7KcQAvD_BwE

https://diisocianati.it/