Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 Aprile 2024 il testo coordinato del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 che contiene il pacchetto sicurezza e le novità in materia di patente a crediti: obblighi, requisiti e punteggi.
Il Decreto Legge contiene al suo interno un “pacchetto sicurezza sul lavoro” relativo ai tre articoli del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”:
- disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), in cui si riscrive l’articolo 27 del Lgs. 81/2008, relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo (articolo 30);
- ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro (articolo 31).
In particolare, il nuovo art. 27 del D.Lgs. 81/2008, introduce un sistema di qualificazione tramite crediti (patente a crediti) delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso di una patente a crediti/punti.
Seguiranno disposizioni normative in merito alla modalità di richiesta patente a punti.
PRINCIPALI MODIFICHE all’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
Nel comma 1 del nuovo articolo si indica che “A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
La legge di conversione disciplina anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE che non sono tenute al possesso della patente, ma è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il comma 2 indica che il “possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro”.
Il comma 3 indica che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”.
Il comma 4 riporta che “La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1”.
Il comma 5 indica poi che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”.
Scarica qui il testo completo del Decreto Legge