PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE O.p.g.r. 1 luglio 2025 – n. 348 (scarica qui il testo)

Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica:  attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

ORDINA quanto segue:

  • è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al so­le, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel set­tore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle «Linee di indirizzo per la protezio­ne dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limita­tamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro;
  • il divieto di cui al precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pub­blica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle «Linee di indirizzo per la prote­zione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», che ri­ducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs.n.81/2008;
  • in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avven­gono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termi­che siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la prote­zione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare»;
  • la mancata osservanza del divieti di cui alla presente Ordi­nanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’am­bito territoriale di riferimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul Supplemento del BURL del 1° luglio 2025 e sul sito istituzionale della Giunta della Regio­ne Lombardia e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni lombardi, alle ATS ed alle ASST, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei dato­ri di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizio­nale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi

Mappe del rischi da consultare preventivamente ogni giornata lavorativa:

www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta

https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp