Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2026 la Legge n. 34 relativa alle piccole e medie imprese.

Di seguito indichiamo i punti di maggior interesse.

  • In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con  l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle  imprese  di  dimensioni minori, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di  cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora,  entro centoventi giorni dalla data di  entrata in vigore della  presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza  delle imprese  e  dei  lavoratori  comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri  per  la declinazione degli stessi a livello aziendale;  supporta  le  imprese nell’adozione  dei  modelli   medesimi   sul   piano   gestionale   e applicativo.
  • L’addestramento è effettuato da persona  esperta  e  sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste  nella  prova  pratica  per l’uso corretto e in sicurezza di  attrezzature,  macchine,  impianti, sostanze,  dispositivi,  anche  di  protezione  individuale;  include altresì l’esercitazione applicata per  le  procedure  di  lavoro  in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere  effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono  essere  tracciati  in  apposito  registro, anche informatizzato»
  • Per l’attività lavorativa prestata  con  modalità  di lavoro  agile  in  ambienti  di  lavoro  che  non   rientrano   nella disponibilità giuridica del  datore  di  lavoro,  l’assolvimento  di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale  modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono  all’utilizzo  dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al  rappresentante dei  lavoratori  per  la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi  specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali
  • All’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – Verifica annuale» è inserita la seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – Verifica triennale

Scarica qui il testo completo della legge